Perdite Bilancio Juve/ 1 - L'accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate

bilancioIl bilancio della Juventus FC SpA al 30 giugno 2011 evidenzia una perdita di 95,4 milioni dovuta alla concomitanza di diversi fattori negativi, che cercheremo di analizzare in una serie di articoli.
Uno di questi fattori negativi è rappresentato da un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate, che ha comportato un onere di € 7,4 milioni.
All'origine di tutto c'è una verifica della Guardia di Finanza, relativa agli esercizi dal 2001/2002 al 2007/2008 (con l'esclusione dell'esercizio 2002/2003), che si è conclusa in data 23 luglio 2009, con la consegna alla società del processo verbale di constatazione (il documento in cui i verificatori danno atto delle verifiche compiute e dei rilievi emersi).
In questo processo verbale, come evidenziato nel bilancio della società chiuso al 30 giugno 2010, sono state contestate pretese violazioni, per importi rilevanti (non specificati nel bilancio), delle norme fiscali su alcune operazioni relative ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, ai compensi corrisposti a prestatori di servizi (dovrebbe trattarsi dei compensi ai procuratori) nonché ad altre fattispecie minori.
Nel medesimo bilancio al 30 giugno 2010 si precisava che la società ed i rappresentanti pro tempore erano convinti di aver sempre ottemperato alle norme vigenti e si sarebbero avvalsi dei diritti previsti dallo statuto del contribuente facendo valere, ove necessario, le proprie difese nei modi e termini previsti dalla legge.
La vicenda ha avuto una rapida ed indolore coda penale. La Guardia di Finanza ha effettuato la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, in relazione alle presunte violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto negli anni 2005, 2006 e 2007 (evidentemente erano state superate le soglie rilevanti per i reati fiscali). In seguito alla comunicazione, gli amministratori nuovi (Cobolli Gigli e Blanc) e vecchi (Giraudo, Moggi e Bettega) sono stati convocati in Procura nel mese di gennaio 2010 per illustrare la propria posizione. Il 9 settembre 2010 il GIP ha infine disposto l'archiviazione del procedimento.
Se sotto il profilo penale non vi sono state conseguenze (per gli amministratori della società), dal punto di vista fiscale invece l'indole patteggiona della Juventus post Farsopoli ha avuto la meglio sulle intenzioni di far valere le proprie ragioni di fronte alle commissioni tributarie.
Nel bilancio al 30 giugno 2011, infatti, viene spiegato che il 7 dicembre 2010 la Direzione Regionale delle Entrate - Ufficio Grandi Contribuenti ha notificato alla società, in relazione alle violazioni contestate nel predetto processo verbale di constatazione, un avviso di accertamento con proposta di adesione (cioè, di accordo transattivo) e invito a comparire.
La società, considerati i rischi connessi all'eventuale contenzioso tributario e pur nella consapevolezza di aver agito sempre correttamente ed in buona fede, ha accettato la proposta di adesione formulata dalla Direzione Regionale, sottoscrivendo il 14 dicembre 2010 un accordo transattivo "che nulla riconosce nel merito della controversia" (così testuale nel bilancio 2010/2011). 
L'accordo transattivo non riconosce nulla nel merito, ma comunque comporta un onere per la società di 7,4 milioni di euro.
Le informazioni disponibili al momento non consentono di dare un giudizio di merito sulla vicenda.
Quel che è certo è che la Juventus, pur avendo asserito di avere agito correttamente, ha reputato più prudente accettare la proposta della Direzione Regionale, sobbarcandosi un onere straordinario di 7,4 milioni di euro (a titolo di maggiori imposte, sanzioni ridotte ed interessi).
Sarebbe interessante conoscere l'importo della pretesa originaria da parte della Direzione Regionale (e, cioè, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi riportati nell'avviso di accertamento). In questo modo, infatti, sarebbe possibile determinare l'importo dello "sconto" ottenuto dalla società in sede di adesione. Sotto questo profilo, il dato più significativo è rappresentato dall'importo delle maggiori imposte accertate (così come da avviso di accertamento), da confrontare poi con il dato delle maggiori imposte "concordate" in sede di accordo transattivo. E' il confronto tra questi due dati che può dare un'indicazione di massima circa la maggiore o minore fondatezza delle tesi della società (e, viceversa, della minore o maggiore fondatezza delle tesi dell'amministrazione finanziaria). La riduzione della sanzioni che si ottiene in sede di adesione è poi un effetto automatico. Da un lato, infatti, a fronte di minori imposte accertate si determina necessariamente una riduzione delle sanzioni (che sono di regola parametrate alle imposte accertate). Dall'altro, la normativa in materia di adesione prevede che le sanzioni siano applicate in misura (percentuale) ridotta.
Ci auguriamo che in occasione dell'assemblea del 18 ottobre sia possibile ottenere delucidazioni su questa vicenda. E, ovviamente, vi daremo conto delle (eventuali) risposte ricevute.



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