Il processo illecito

IL PROCESSO ILLECITO
Tutte le verità nascoste dell'estate del Calcio: intercettazioni abusive, sabbie, fumi, abusi di potere e procure creative.
Autori: Kefeo e Arthur Dent
LUTHER BLISSETT Prima Edizione - Luglio 2007

PREMESSA

Il documento che state leggendo è stato concepito in maniera tale da venire incontro alle esigenze di tutti coloro che si avvicinano all’argomento trattato a seconda del loro grado di conoscenza della materia, proprio come fosse un corso di lingua organizzato in diversi livelli di difficoltà. Non pensiate che tale approccio derivi da una qualsiasi sorta di presunzione culturale, bensì molto più semplicemente da una pura constatazione della realtà dell’informazione massmediatica italiana degli ultimi periodo.
O meglio, della disinformazione che sta alla base di tutta la questione qui esposta.
Ecco che allora nella stesura del documento si è pensato di doverci rivolgere sia a coloro già introdotti agli argomenti e alle vicende del tema trattato, sia a coloro che vi si avvicinano senza alcun bagaglio informativo pregresso e che troverebbero quindi insostenibile la lettura, ad esempio, delle sentenze di primo e secondo grado della cosiddetta “giustizia sportiva”, se prima non fossero adeguatamente preparati, informati e portati a conoscenza delle basi su cui poggia tutto il teatrino dell’assurdo passato alla storia sotto il nome di “calciopoli” (o, sotto la forma di ancora più raffinata nonsense, con il nome di “moggiopoli”).
Da qui l’esigenza di produrre questa Prima Edizione, di un successivo più ampio documento, in cui verrà descritto in modo discorsivo e fluido il senso di quello che è stato il processo alla Juventus e di gran parte di questa vicenda, il tutto supportato con citazioni e richiami alla documentazione ufficiale agli atti. Questa prima parte si conclude quindi con articoli e interviste di autorevoli personaggi chem hanno espresso il loro parere, fuori dal coro, sull’argomento. Per il lettore “alle prime armi” questa parte può essere di per sé già sufficientemente esaustiva e per questo motivo si è deciso di pubblicare questa come edizione a sé stante, in modo tale da sfruttarne la doppia natura.
La successiva edizione di questo documento, che si disegna come un approfondimento delle documentazioni ufficiali, potrebbe essere definita come il livello avanzato del “corso”: lì si analizzeranno nel dettaglio le documentazioni ufficiali e più precisamente le sentenze di primo e secondo grado, il ricorso al Tar e l’audizione di Borrelli davanti al Senato.
Infine, nel concludere la presentazione di questo lavoro, vorremmo mettere in risalto un ulteriore aspetto: pur avendo tentato di portare alla luce il più possibile, ci rendiamo conto che oltre a quelli presentati, vi sono altri aspetti della vicenda ancora ben poco chiari, e che non sono, per diverse ragioni, ancora stati affrontati.

Ne vogliamo qui citare alcuni, per chiarire il contesto e darvi spunti di riflessione:
• le dichiarazioni di Paolo Bergamo (“tutti i dirigenti mi telefonavano ogni settimana, l’Inter con Facchetti più di tutti”)
• la sparizione delle telefonate di alcuni dirigenti che all’inzio di calciopoli appaiono, poi scompaiono o vengono “dimenticate” (Facchetti e Galliani)
• le citazioni sui presunti favori di Galliani in parlamento a Paparesta (anche questi “dimenticati” dal procuratore federale Palazzi)
• le dichiarazioni di De Santis (“molti mi chiamavano, mai sentito Moggi”)
• le conclusioni della Procura di Torino che sostengono che dalle intercettazioni si evince esattamente il contrario di quanto affermato dalle accuse circa l’esistenza della “cupola” (conclusioni confermate dalle sentenze “calciopoli”) e chissà quante altre incongruenze che potremmo qua esserci dimenticati.
Tutte circostanze che, a dir poco, sarebbe stato opportuno verificare ed approfondire se solo si fosse voluto fare. Non tanto per istruire un “processo serio”, ma quantomeno per istruire un “processo” e non piuttosto una “Santa Inquisizione”.
Infine vorremmo concludere questa presentazione, con la classica forma dei ringraziamenti, che vanno a tutti coloro che nel forum hanno sostenuto, anche solo in modo morale, il topic dal quale trae spunto questo lavoro.

INTRODUZIONE

Non vorremmo tediarvi fin dall’introduzione con ipotesi, commenti, pareri. Intendiamo piuttosto presentarvi i fatti così come ci sono stati forniti dagli organi di informazione. Inoltre osservarli con un occhio attento, critico e diffidente, ed evidenziare tutto ciò che non torna, che è incongruente, che ci hanno dato per scontato, o per vero, e invece non lo è affatto. Vi proponiamo fin d’ora un riassunto della nostra analisi, e se avrete la voglia di leggere il seguito, vi troverete tutte le conferme alle asserzioni qua sotto riportate:
1. Nelle accuse alla Juventus formulate dal Procuratore Federale Stefano Palazzi, sinteticamente, i fatti contestati si riferiscono alle seguenti partite 2004/2005:
1a: Juventus – Lazio Art. 6 CGS (illecito sportivo)
1b: Bologna – Juventus Art. 6 CGS (illecito sportivo)
1c: Juventus – Udinese Art. 1 CGS (comportamento scorretto)
1d: Classifica alterata
2. La Sentenza di Primo Grado (Pres. Cesare Ruperto) in merito a quei punti sentenzia che:
1a: non vi sono estremi di illecito, contempla solo Art. 1 CGS
1b: non vi sono estremi di illecito, contempla solo Art. 1 CGS
1c: è in effetti Art. 1 CGS
Ma sentenzia anche che la somma di Artt. 1 CGS di cui sopra ai punti 1a, 1b, 1c è stata funzionale al conseguimento dell’Art. 6 CGS di cui sopra al punto 1d.
3. La difesa della Juventus, tra le altre cose, obbietta che una sommatoria di più Artt. 1 (comportamento sportivo sleale e non probo) non può portare ad una incolpazione per Art. 6 (illecito sportivo), portando ad esempio la metafora che tante diffamazioni non comportano una condanna per omicidio: obiezione ineccepibile.
4. La Sentenza della Corte d’Appello (Pres. Piero Sandulli) conferma in toto la sentenza Ruperto, ma poichè il punto 3. (Obiezione della difesa della Juventus) è a tutti gli effetti da considerarsi ineccepibile, si sente di dover precisare che la inammissibile somma algebrica di Artt.1 è da considerarsi piuttosto come "ineliminabili tasselli funzionali alla realizzazione dell'art.6" (il “totale” di cui gli artt. 1 sarebbero gli “addendi”).
In tutto questo sostenere che la classifica è effettivamente stata alterata è assurdo se preso come fatto avvenuto, poichè se avvenuto sarebbe opportuno e necessario specificare in quale partita ciò si sarebbe verificato.

Invece, ed è questo l'aspetto strabiliante di tutta la vicenda, tutto il procedimento giuridico (dal dossier d’indagine dei CC alle sentenze delle corti federali) si è svolto eliminando di volta in volta le sospette partite illecite per manifesta infondatezza.
Tutte e 38 le partite indagate sono state esaminate e in tutte e 38 non si è riscontrata alcuna anomalia; le ultime a cadere sono quelle scagionate dalla Corte d’Appello, ovvero Juventus-Lazio e Bologna Juventus.
Da qui il grottesco concetto di "classifica che si altera senza alterare alcuna gara".
Le sentenze “Calciopoli” sanciscono che non ci sono partite alterate. Che il campionato sotto inchiesta, 2004-2005, è da considerarsi regolare. Ma che la dirigenza juventina ha conseguito effettivi vantaggi di classifica per la Juventus FC anche senza alterazione delle singole partite.
In pratica, la Juventus e’ stata condannata per omicidio, senza che nessuno sia morto, senza prove, né complici, né arma del delitto.
Solo per la presenza di un ipotetico movente.

PROCESSI FUORILEGGE
Riportando per intero un brano del libro di Emilio Cambiaghi, vorremmo spiegare il perché del titolo del presente testo, con riferimento all’illegalità presente in molti degli atti processuali durante il primo e il secondo grado di giudizio.
I processi di Calciopoli si sono svolti con eccessiva fretta e con una superficialità intollerabile per un qualsiasi tribunale che si possa definire imparziale. Pur considerando la maggior rapidità dei procedimenti giudiziari sportivi rispetto a quelli ordinari, non è in ogni caso concepibile lo stravolgimento dell’iter processuale e la negazione dei più semplici diritti di cui dovrebbe godere la difesa. Esaminiamo uno per uno gli elementi che hanno inficiato il regolare svolgimento dei processi:

INUTILIZZABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI
L’art.270 del Codice di Procedura Penale prevede che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza». Le intercettazioni non possono costituire mezzo unico di prova al di fuori del procedimento per il quale sono state disposte (in questo caso quello penale). Il processo di Calciopoli si è basato esclusivamente sulle intercettazioni.

ABOLIZIONE DI UN GRADO DI GIUDIZIO
L’art.37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva impone tre gradi di giudizio: «II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica è di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito».
Rispettando i dettami del codice, l’iter di giudizio sarebbe dovuto iniziare con la Disciplinare ma Guido Rossi ha arbitrariamente deciso di eliminare questo passaggio. Il comma appena citato prevede anche che la competenza territoriale spetta al luogo dove è stato commesso illecito. Il processo si è tenuto allo stadio Olimpico di Roma ma, visto che le incolpazioni più pesanti erano addebitate alla Juventus, avrebbe dovuto svolgersi a Torino.

LA REQUISITORIA PRIMA DELLE DIFESE
L’art.37 comma 6 CGS prevede che «il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi». Il procuratore Palazzi ha pronunciato la sua requisitoria prima ancora dell’inizio del dibattimento, violando palesemente l’articolo citato.