Anche dal punto di vista della giustizia sportiva la Juventus ha ricevuto una completa assoluzione, nonostante un bizzarro iter giudiziario fatto di ripensamenti e cambiamenti di rotta. Queste le tappe:
Dopo le dichiarazioni di Zeman, Petrucci invia un fascicolo alla Commissione Scientifica Antidoping del Coni al fine di ottenere una consulenza in merito. La Commissione risponde che i farmaci erano stati comprati senza ricetta (per il processo al Torino, che vedremo, si dà un parere completamente diverso) e che i calciatori, vista la notorietà diffusa dei medicinali in uso nelle società sportive, non potevano non sapere. Tuttavia non esprime opinioni che lascino intendere possibili violazioni dell’art. 1 per slealtà sportiva o dell’art. 6 per illecito. Agricola si presenta spontaneamente davanti alla Procura Antidoping la quale lo assolve da ogni imputazione, aggiungendo un encomio per l’alto livello del suo operato in campo medico-scientifico. La vicenda sembra chiusa ma dopo la sentenza di primo grado del tribunale ordinario, lo scenario cambia.
La sentenza di Casalbore induce la Procura a cambiare orientamento, optando per il deferimento del medico sociale con richiesta di squalifica di due anni. Questa la motivazione:
in sede disciplinare si è concretizzata quella ragionevole valutazione di probabilità che la somministrazione vietata abbia davvero avuto luogo. La ragionevole valutazione di probabilità non è certezza. Ma è quanto basta a disporre il deferimento del tesserato dinanzi agli organi giudicanti e per addossare all’incolpato l’onere della piena prova liberatoria.
La Procura del Coni decide, il 27 aprile 2005, di sentire il parere del Tas (Tribunale Arbitrale Sportivo) di Losanna, in quanto super partes. L’interrogazione del Comitato Olimpico si incentra su due domande:
▪ Dal punto di vista della giustizia sportiva, è sanzionabile l’uso di sostanze farmaceutiche non proibite ma in modalità off-label (cioè per indicazioni diverse da quelle riportate nel foglietto illustrativo del medicinale?
▪ Quali sono i metodi di indagine appropriati per capire se l’uso di farmaci è corretto?
Il Tas risponde chiaramente che non è in alcun modo punibile la somministrazione di sostanze non inserite nella lista dei prodotti vietati. Poi aggiunge che, al limite, le autorità sportive possono segnalare alla WADA (World Anti Doping Agency) questi medicinali, con il fine di proporre un aggiornamento della normativa in merito. In sostanza, il Tas dà ragione alla Juventus ma l’unico non ancora convinto è nuovamente Guariniello che con ostinazione puntualizza: «Il tribunale di Losanna ha detto che non si può punire l’impiego di farmaci non espressamente proibiti, ma il processo Juventus riguardava anche prodotti vietati come l’Epo». Incredibile come Guariniello non si sia accorto che l’interrogazione del Coni richiedeva un parere sui due aspetti che abbiamo visto, e non sull’uso di Epo. L’11 novembre 2005, la Commissione Disciplinare assolve Agricola, ma la Procura Antidoping del Coni presenta ricorso, rincarando la dose e chiedendo 3 anni e due mesi di interdizione per il medico sociale bianconero. La parola finale alla vicenda giunge il 5 ottobre 2006, con la definitiva assoluzione di Agricola da parte della Caf (Commissione di Appello Federale, il secondo grado della giustizia sportiva) che dichiara “improcedibile” l’azione disciplinare nei suoi confronti:
(ANSA) - Si è conclusa la vicenda disciplinare a carico di Riccardo Agricola. Respinto il ricorso della Procura Antidoping. Il procedimento si era originato nel 1998 a seguito della denuncia di Zdenek Zeman e dei conseguenti accertamenti effettuati dalla Magistratura torinese. In sede disciplinare la Caf, presieduta dal dottor Mastandrea, ha respinto il ricorso proposto dalla Procura Antidoping del Coni accogliendo le tesi prospettate dall’avvocato Chiappero difensore di Agricola.