gazzettaSabato 24 novembre 2007, la Gazzetta dello Sport propone per i suoi lettori, a pagina 12, l’immancabile rubrica “Palazzo di vetro” di Ruggiero Palombo, in cui il giornalista riferisce talvolta fatti, più spesso indiscrezioni, sull’attività dei vari organi federali e, sovente, delle Procure della Repubblica. Senza tagli, lo riproponiamo:

Inter & Milan, comincia il derby delle plusvalenze

E' il Palazzi-day. Stefano Palazzi, il gran capo della Superprocura della Federcalcio radunerà oggi in un albergo romano tutti i suoi numerosi affiliati. Sorta di battesimo dell'anno giudiziario calcistico, questo raduno riveste particolare importanza: i fascicoli aperti sono tanti e nuovo materiale è in (probabile) arrivo da Napoli. Bisogna accelerare perchè si rischia l'ingorgo. Ecco perché, al di là degli odierni convenevoli e richiami a un'azione coesa e (possibilmente) rapida, Palazzi dovrebbe essere sul punto di prendere una decisione sulle plusvalenze fittizie e in particolare sul fascicolo Inter/Milan che giace sul suo tavolo dall'inizio dell'estate: le due società vanno incontro, insieme a qualche loro dirigente, a un bel deferimento per violazione dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva, quello relativo alla lealtà e probità. Eviteranno dunque l'accusa di «illecito», ma anche la auspicata (da loro) archiviazione. Con Moggiopoli la violazione dell'articolo 1 è diventata pericolosa, perché le sanzioni vanno da un minimo (ammonizione e/o sanzione pecuniaria) a un massimo che la Juve e il suo ex direttore generale conoscono assai bene. Spetterà agli organi disciplinari stabilire che cosa fare: Inter e Milan rischiano una (improbabile) penalizzazione in classifica, ma tanto basta perché diventi imperativo un giudizio rapido. Il campionato non può permettersi sentenze primaverili capaci eventualmente di ribaltare una classifica.
Dovrebbe poi riprendere a grandinare sul mondo arbitrale. A cominciare dai Paparesta. Padre e figlio. Le dichiarazioni rilasciate dai due ai magistrati di Napoli, sul possesso delle schede telefoniche svizzere fornite loro da Moggi, sarebbero state valutate da Beatrice e Narducci come «inattendibili». E l'informativa di questa valutazione è stata inoltrata alla Procura federale, su precisa richiesta di Palazzi, per le determinazioni del caso. L'altra metà dei Palazzi del calcio, intesi non come Stefano, affila intanto le armi in vista di giovedì prossimo. Un Consiglio federale «tecnico» (ufficialmente si parlerà di bilancio preventivo 2008) farà da prologo strategico alla convocazione urbi et orbi voluta dalla ministro Melandri, che Abete il temporeggiatore ha invano tentato (giustamente) di dissuadere. Così la squattrinata serie B, anziché passare per la Lega, poi per la Federazione ed infine eventualmente per il Coni, approderà direttamente al Governo. Per dire cosa? Che vuole 130 milioni di euro l'anno anziché i 65/50 dei prossimi anni per i quali aveva firmato a suo tempo tanto di accordo con la A. Il semisfiduciato ma tenace Matarrese (sul quale aleggia l'ombra del redivivo Pancalli) media, puntando ai 110. Abete ritiene che reiterare i 95 di mutualità attuale possa e debba bastare. La A, che pagherà il conto, a scanso di equivoci sta pensando di disertare la riunione dal Ministro.

Anche noi, che ormai non ci sorprendiamo più delle inquietanti esclusive della Gazzetta, che anticipa con sconcertante precisione verdetti e punizioni della giustizia sportiva, abbiamo accusato il colpo. Passi che il Palombo dia in esclusiva per probabile, ma solo tra parentesi, l’arrivo di nuovo materiale dalla Procura di Napoli alla Superprocura federale, passi che il Palombo ci annunci per primo l’invio di un’informativa riguardante i Paparesta da Napoli ai Palazzi, ma che il Palombo annunci come imminenti decisioni giudiziarie che non stanno né in cielo né in terra riguardanti la squadra degli onesti e degli onesti ma non troppo, questo proprio non ci va giù. E ci spaventa, persino.
Scrive il Palombo: “le due società vanno incontro, insieme a qualche loro dirigente, a un bel deferimento per violazione dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva, quello relativo alla lealtà e probità.”
Noi non ci caschiamo. Ci chiediamo come sia possibile confondere un illecito amministrativo con la slealtà sportiva. Nel codice di giustizia sportiva* non c'è solo l'art.1 (slealtà sportiva) e l'art.6 (illecito sportivo). Questa semplificazione che la stampa schierata opera a uso e consumo del procuratore federale è scorretta e fuorviante. Si vuole mobilitare il fronte degli innocentisti, facendo credere che la giustizia sportiva riconosca solo due tipi di illecito, uno grave e uno meno grave. I giochetti di bilancio sarebbero naturalmente meno gravi, vuoi mettere? Lo dice il codice? No, lo dice la Gazzetta.
Il codice si sviluppa infatti in parecchi articoli, non in “grave” e “meno grave”.
Ad esempio l’articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva, che riportiamo, dice così:

Art. 7
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).
(…)
5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica (questo tanto per ricordare, nda).
(…)
7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.
(…)

E non è forse questa la fattispecie di reato contestata dai pm milanesi alle due squadre meneghine? Ossia “La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito”. L’ultima parola, per i più distratti, è illecito.
E cosa succede in caso di illecito in materia gestionale ed economica? Dipende. Comma 2 o comma 3.
Comma 2: La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
Comma 3: La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).
E non è forse questa, descritta dal comma 3, la fattispecie di reato contestata dai pm milanesi all’Inter (e, per la precisione, non al Milan)?

Palombo, che riporta con puntualità disarmante qualsiasi battito d’ali, di farfalla o di falco, che provenga dalla Procura di Napoli, non avrebbe forse dovuto leggere con più attenzione gli atti della Procura di Milano?
Noi ci chiediamo infatti come possa incanalare le imputazioni mosse ad Inter e Milan nel calderone dell’articolo 1, che parimenti riportiamo:

Art. 1
Doveri ed obblighi generali
1.Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ognirapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2.Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
4.Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.

Come si fa, Palombo? Come è possibile? Come è possibile scrivere, lo scrive lei, “che Inter e Milan rischiano una (improbabile) penalizzazione in classifica, ma tanto basta perché diventi imperativo un giudizio rapido.” ? E me lo domando non soltanto proponendo il necessario completamento all’art.7 comma 3, ossia l’art.13, lettere f) g) h) i) che associa al reato la pena:

Art. 13
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
(…)
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

…ossia penalizzazione nel campionato in corso o nel prossimo, retrocessione, esclusione dal campionato e assegnazione a una serie inferiore, nemmeno necessariamente la B, revoca del titolo di Campione d’Italia, queste le possibilità.

Ma mi domando come, sempre tra parentesi, possa considerare improbabile una penalizzazione in classifica delle due squadre anche in base all’art.1 da lei citato, visto che è lei stesso a scrivere: “Con Moggiopoli la violazione dell'articolo 1 è diventata pericolosa, perché le sanzioni vanno da un minimo (ammonizione e/o sanzione pecuniaria) a un massimo che la Juve e il suo ex direttore generale conoscono assai bene”. E’ un’evidente contraddizione non crede? O è pericolosa, o è improbabile. Ma forse lei ne sa qualcuna in più di noi, e qualcuna in più del Diavolo, forse non più del Biscione, ecco…
Infine mi chiedo per quale motivo invochi un giudizio rapido. Noi, da veri garantisti, auspichiamo che la difesa delle parti in causa possa produrre i propri atti nel tempo che gli è necessario, come purtroppo non è stato concesso alla Juve, ma soprattutto auspichiamo che il procedimento non si concluda in fretta e furia, con pene irrisorie, solo perché siamo a novembre e non si può condizionare il campionato in corso. La tempistica per mandare in B la Juve è stata anomala ma ben calcolata, nel periodo estivo.
La tempistica per salvare l’Inter (anche il Milan che però rischia meno, vedi art.7 comma 2) sembrerebbe, viste le esitazioni del Palazzi, altrettanto anomala e calcolata, nel periodo del grande freddo, che tutto congela. (ndr: gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale il 7 giugno 2007 con il corredo della documentazione fornita dalla Procura della Repubblica di Milano)

Infine, ci concediamo un altro piccolo appunto. Non ci si crogioli in frasi fatte e titoli estivi, “Moggiopoli” e “art.1”, ci si riferisca alla vicenda con precisione.
Non ha motivo di chiamarsi Moggiopoli e la punizione, purtroppo, avvenne ex. art. 6 tramite sommatoria di art. 1. La si racconti questa cosa ai lettori, non si continui con l'approssimazione. Non si continui ad alimentare una vulgata imprecisa e scorretta, non si violenti la storia. Lo sappiamo tutti bene com’è andata.

Insomma, amici, l’articolo di Palombo, come dimostrato, è fuori da ogni realtà, e fuori da ogni conoscenza del codice sportivo. Non di meno, come già accaduto in passato, i fatti riferiti potrebbero essere veri. Ossia potrebbe essere vero che Palazzi abbia intenzione di deferire gli "onesti" e gli "onesti ma non troppo" in base all’articolo 1, in barba ad ogni logica.

Allora il cerchio si chiuderebbe.

* Ci riferiamo qui al vecchio codice di giustizia sportiva, perché in base a quello verranno giudicate Milan e Inter. Nella sostanza, riguardo alla fattispecie, nulla cambia con il nuovo codice che è anzi, in alcuni casi, più esauriente nell’individuare reati. All’art. 7 del vecchio codice corrisponde l’art. 8 del nuovo, e all’art. 13 l’art. 18, per chi se ne voglia sincerare.

Nota: un ringraziamento speciale a Cirdan che mi ha assistito nella stesura di questo articolo