PalazziIn dubio pro Carobbio.

Iniziamo con l'analisi delle due partite incriminate.

NOVARA-SIENA

Capo di incolpazione: L'allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri SAVORANI Marco ed il preparatore atletico D'URBANO Giorgio, all'epoca dei fatti tutti tesserati per l'A.C. SIENA S.p.A., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

La motivazione inizia a pagina 40 e si dilunga per delineare innumerevoli riscontri alle accuse nei confronti di soggetti diversi da Conte e dallo staff tecnico. Dove Carobbio tira in ballo altri soggetti, come il giocatore Larrondo, con riferimento specifico all'episodio coinvolgente lo staff tecnico, la Procura Federale dà atto della non conferma del giocatore.

E' evidente il grave errore di diritto della Procura Federale, che così riassume il suo pensiero a pag. 57:
La credibilità ed attendibilità del Carobbio, ripetutamente riscontrate con riferimento ad altre dichiarazioni e circostanze dallo stesso fornite e riconosciuta pienamente anche dagli organi giudicanti di primo e secondo grado della giustizia sportiva nel recente procedimento nr. 33/pf/11-12, sempre riguardante le vicende del c.d. calcio scommesse emerse a seguito dell'indagine della A.G.O. di Cremona, sorregge e conferisce idonea dignità probatoria anche alle dichiarazioni di accusa dello stesso nei confronti del proprio tecnico Conte, nonostante le dichiarazioni di segno contrario rese oltre che dallo stesso allenatore, che respinge ogni accusa al riguardo, anche dagli altri soggetti auditi e presenti a tale riunione tecnica.

E' sempre e solo la valutazione di credibilità di Carobbio, prima delle tre valutazioni da fare nelle chiamate in correità, che viene utilizzata impropriamente come riscontro esterno, ultima delle tre valutazioni da fare, non rendendosi conto che non c'è nulla di più "interno" della credibilità soggettiva di un dichiarante.
La motivazione si dilunga poi sull'inesistenza di intenti calunniatori da parte di Carobbio verso Conte, evidentemente in relazione all'episodio, introdotto dalla difesa, di pregressi motivi di attrito tra il tecnico e il giocatore, elementi ovviamente da tenere presente non ai fini di un'ipotesi di calunnia, ma ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante Carobbio, prima delle tre valutazioni che la Procura Federale avrebbe dovuto fare.

A pag. 58 si può leggere una piccola perla motivazionale. Molti si sono chiesti che fine abbiano fatto i giocatori di una intera squadra, il Siena, presenti alla riunione tecnica in cui, secondo il solo Carobbio, Conte avrebbe fatto le dichiarazioni compromettenti per sé e per il suo staff tecnico. Detti giocatori non sono stati infatti deferiti.
La riportiamo fedelmente:
A ciò si aggiunga il fatto che l'eventuale conferma della condotta attribuita dal Carobbio al Conte nel corso della riunione tecnica in questione, da parte di qualunque dei soggetti tesserati del Siena che risulta aver preso parte alla stessa riunione, avrebbe inevitabilmente comportato una ammissione di responsabilità personale, quanto meno per omessa denuncia di illecito sportivo, ex art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

In relazione ai tanti giocatori del Siena presenti alla riunione tecnica, che, sentiti dalla Procura Federale e dai difensori, hanno smentito la versione di Carobbio, la Procura Federale afferma che riscontri non si sono avuti da parte dei giocatori presenti perché, se avessero confermato, avrebbero confessato anch'essi lo stesso fatto addebitato a Conte, ossia l'omessa denuncia di un fatto costituente illecito sportivo. Sarebbero cioè diventati anch'essi, come Carobbio, chiamanti in correità (come si è detto sopra, in questa eventualità avremmo avuto un riscontro esterno individualizzante, da valutare per l'accusa contro Conte).
E' tanta la determinazione della Procura Federale di sminuire tutto ciò che osta alla sua erronea impostazione sulla credibilità, quasi che le interessasse soltanto Conte e non altri, che non si accorge in quale mastodontica contraddizione cada.
Non si capisce infatti perché per Conte valga il criterio esclusivo della credibilità soggettiva di Carobbio, per cui non necessita una sua ammissione per il deferimento, mentre per altri presenti, nella stessa posizione di Conte, la credibilità di Carobbio non basterebbe più per il deferimento e occorrerebbe una loro ammissione. Non ci si arriva neppure lavorando di fantasia, bisognerebbe chiederlo direttamente a Palazzi.

Su questa partita in motivazione non c'è altro.
Per quanto fin qui detto, per nessuno dei soggetti incolpati si è avuto un minimo riscontro utile alle dichiarazioni di Carobbio. I relativi deferimenti di tutto lo staff tecnico sono privi di motivazione.


ALBINOLEFFE-SIENA

La costruzione di Carobbio in questo caso è più articolata, seppure anche qui sviluppatasi in dichiarazioni successive tra Procura di Cremona e Procura Federale.

1) Fin dalla partita di andata si sarebbe formato un accordo per lasciare la vittoria nella partita di ritorno a quella delle due squadre che ne avesse avuto bisogno.
"Al termine della gara, l'allenatore in seconda del Siena, STELLINI chiese al Carobbio ed al Terzi (altro giocatore del Siena) di prendere accordi con alcuni giocatori dell'Albinoleffe riguardo alla partita del girone di ritorno, in modo da prevedere che sarebbe stata agevolata la vittoria della squadra che, a quel punto del campionato, avesse avuto maggiore bisogni di punti. In quella circostanza il Carobbio si sarebbe rivolto al Garlini ed il Terzi al Bombardini, ottenendo da entrambi i giocatori dell'Albinoleffe la disponibilità in tal senso".
2) "Il discorso fu, quindi, ripreso in prossimità della gara di ritorno programmata per il 29.05.2011, allorquando i calciatori dell'Albinolefffe, Luigi SALA. Dario PASSONI e Mirko POLONI avrebbero raggiunto, la sera prima della gara, l'albergo ove la squadra del Siena in trasferta alloggiava (Il Park Hotel di Stezzano-Bergamo), ove hanno incontrato i giocatori del Siena Filippo CAROBBIO, Fernando COPPOLA e VITIELLO, accordandosi per la vittoria dell'Albinoleffe che aveva bisogno di punti per raggiungere i playout per la salvezza e concordando un risultato che prevedesse il minimo scarto, sia per non penalizzare la quota di goal subiti dal Siena, sia per non destare inutili sospetti".
3) "In occasione dell'interrogatorio al quale il Carobbio è stato sottoposto dal p.m. di Cremona in data 17.04.2012, lo stesso, oltre a confermare le circostanze suddette, precisa che la decisione definitiva di lasciar vincere la partita all'Albinoleffe, fu presa in seno alla società Siena, in occasione della riunione tecnica che precedette di qualche ora la gara, allorquando era presente tutta la squadra e l'allenatore Antonio CONTE, il vice allenatore Angelo ALESSIO, il collaboratore tecnico Cristian STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI. Infine Carobbio, sentito nuovamente dai rappresentanti della Procura federale in data 10 luglio 2012, nell'arricchire di particolari i contenuti della c.d. riunione tecnica prepartita nel corso della quale venne definitivamente assunta la decisione di lasciar vincere l'Albinoleffe, precisa che l'allenatore del Siena, Antonio CONTE, era d'accordo nel concedere la vittoria all'Albinoleffe anche se ha aggiunto al riguardo che lasciò prendere ai calciatori del SIENA la decisione finale, parlando al contempo della possibilità di raggiungere l'ATALANTA in testa alla classifica in caso di vittoria; alla fine tutti decisero di rispettare gli accordi già intrapresi in occasione della gara di andata".
4) "Due settimane prima della data in cui era programmata la gara in questione e, più precisamente, prima che si disputasse Ascoli Siena del 14 maggio 2011, quando, in occasione di una riunione all'interno dello spogliatoio alla presenza dei calciatori e dell'allenatore Conte, quest'ultimo richiamando gli accordi già avviati con i calciatori dell'Aibinoleffe, in occasione della gara del girone di andata, nel mostrarsi favorevole ad agevolare la vittoria dell'Albinoleffe, invitò i propri calciatori a confermare l'adesione o a chiamarsi fuori dall'accordo. Fu così che l'unico a dissociarsi fu il calciatore del Siena Mastronunzio, il quale in virtù dei suoi recenti trascorsi tra le file dell'Ascoli, avrebbe preteso che un analogo trattamento di favore il Siena lo riservasse allora anche alla propria ex squadra, che avrebbe incontrato di lì a poco, anch'essa impegnata, al pari dell'Albinoleffe, nella lotta per non retrocedere. L'allenatore Conte, dopo aver preso atto di tale dissociazione non convocò più, da allora e fino al termine del campionato, il Mastronunzio, sia per le rimanenti gare che per i relativi ritiri, consentendo solo che lo stesso partecipasse agli allenamenti".

Ecco di seguito i capi di incolpazione per Stellini, concorso in illecito sportivo, e Conte con il rimanente staff tecnico (omessa denuncia):

"CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all'epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell'8.01.2011 , su invito del collaboratore tecnico STELLINI}, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell'Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33pf11-12".

"L'allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il preparatore dei portieri SAVORANI Marco, il preparatore atletico D'URBANO Giorgio ed il capo osservatore tecnico FAGGIANO Daniele, all'epoca dei fatti tutti tesserati per l'A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, l'ALESSIO, il SAVORANI, e il D'URBANO, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; e dal FAGGIANO a seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento".

Seguendo la prospettazione di Carobbio, il punto 1) non riguarda ancora Conte, riguarda semmai il suo vice, ma in forma appena abbozzata; il punto 2) riguarda contatti preliminari di alcuni giocatori dell'una e l'altra squadra e su Conte non c'è ancora nulla.
Conte compare finalmente al punto 3), quando compare la dichiarazione di Carobbio sulla riunione tecnica prepartita. Vale per questa partita quanto detto per la partita col Novara, perché nessun partecipante a quella riunione ha confermato la cosa, né l'esistenza delle dichiarazioni asseritamente pronunciate da Conte è risultata da diverso riscontro, sia pure di tipo logico.
Anche in questo caso nessun giocatore del Siena è stato deferito per il già visto principio della Procura Federale, secondo cui la credibilità di Carobbio è sufficiente per deferire Conte, ma per gli altri partecipanti occorre anche una loro ammissione per il deferimento.
Quanto al punto 4), poiché Mastronunzio smentisce tutto, ecco che si cita a riscontro un'intervista, dove si parla della sua insoddisfazione a militare nel Siena per mutate situazioni all'interno della squadra. E allora?
Non ripetiamo le considerazioni già svolte per la partita col Novara, rileviamo che anche in questo caso non c'è nessun riscontro esterno alla dichiarazione di Carobbio, solo lui, che abbia carattere individualizzante nei riguardi di Conte.
Ci sono le solite considerazioni errate circa la credibilità assoluta di Carobbio, conseguita in virtù di altre chiamate in correità verso soggetti diversi, dotate di riscontri.
Carobbio è così diventato una sorta di eroe di Scommessopoli a partire dal coinvolgimento di Conte.

Una piccolissima perla motivazionale anche in questa parte della motivazione, fatta dagli inquirenti federali per sottolineare ancor più la bontà delle dichiarazioni di Carobbio. La troviamo a pag. 83: "In primo luogo, occorre rilevare come le dichiarazioni del Carobbio siano autoaccusatorie, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti".
In verità la chiamata in correità, per sua natura, proviene da chi accusa se stesso insieme ad altri e, per questa sua natura, il trattamento normativo e giurisprudenziale particolare prevede quella triplice valutazione di cui abbiamo abbondantemente parlato, ossia non considera il chiamante in correità come un testimone, ma su questo punto la Procura si limita ad affermare che sta applicando i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, nel momento stesso in cui li disapplica, omettendo perfino di citarli correttamente.

Quanto detto per la partita col Novara può tranquillamente ripetersi per Conte, Alessio, Savorani, D'Urbano e Faggiano anche per questa partita: non ci sono riscontri e non c'è motivazione per il deferimento per omessa denuncia.
Un discorso a parte va fatto per Stellini, deferito per illecito sportivo: il capo di incolpazione gli contesta di aver suggerito a due giocatori del Siena, Carobbio e Terzi, subito dopo la partita di andata, di avviare contatti con quelli dell'Albinoleffe per programmare la combine nella partita di ritorno. Carobbio ne parlò con Garlini e Terzi con Bombardini.
Fonti: Carobbio. Garlini conferma che Carobbio gli disse qualcosa del tipo "non giocheremo alla morte al ritorno", cui rispose "vedremo", mentre Terzi e Bombardini smentiscono Carobbio. Riscontri sul fatto addebitato a Stellini: nessuno. C'è quindi un riscontro, abbastanza labile, eventualmente su Carobbio, ma non sul mandato ricevuto da Stellini. Ma Carobbio è assolutamente credibile per i motivi già detti e questo per la Procura Federale basta e avanza.

Anzi, indica pure la dichiarazione di Gervasoni come riscontro. La riproduciamo:
"GERVASONI inizialmente fa riferimento "( ... ) ad un amico di ZAMPERINI che aveva un'agenzia di scommesse a Roma o che comunque aveva rapporti stretti con un'agenzia del genere" (. . .) e poi dice: "Si tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e CASSANO per scommettere nella seguente situazione: si trattava della partita ALBINOLEFFE - SIENA, l'ultima dello scorso campionato. Il Siena era già matematicamente promosso in serie A (si trattava solo di vedere se sarebbe arrivato prima il Siena o l'Atalanta). L 'Albinoleffe, invece aveva bisogno di fare punti. In questa situazione CAROBBIO, che militava nel Siena, mi assicurò che per i primo 80 minuti, secondo quanto riferitogli da POLONI, la partita quasi certamente sarebbe stata senza gol. Dal discorso che mi fece io intuii che la partita alla fine sarebbe stata vinta dall'Albinoleffe, che aveva bisogno di punti, ma si è trattato soltanto di una mia intuizione in quanto il discorso di CAROBBIO faceva riferimento solo a questi primi 80 minuti.
Pertanto io e CASSANO abbiamo scommesso sull'UNDER (meno di tre gol) 5.000 € a testa realizzando una vincita netta che si pensava fosse di 18.000 € complessivi mentre in realtà CASSANO ha ricevuto 9.000 € netti. Ci siamo appunto rivolti a ZAMPERINI che conosceva questa persona che aveva a che fare con l'agenzia"

Cosa dovrebbe riscontrare: che c'è stata una combine, di cui Carobbio faceva parte? Possibile, ma Stellini cosa c'entra?
Carobbio dice questo, Carobbio dice quello ... Riscontri esterni? Nessuno. La Procura Federale anche qui usa il jolly, lo stesso della partita col Novara:

"In tal senso appaiono univoche ed insuperabili le dichiarazioni rese principalmente dal Carobbio e, con portata più ristretta, da Gervasoni, le quali oltre ad essere autonomamente caratterizzate da profili di assoluta credibilità ed attendibilità si riscontrano reciprocamente e trovano ulteriori riscontri esterni di carattere obbiettivo e logico. In primo luogo, occorre rilevare come le dichiarazioni del Carobbio siano autoaccusatorie, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti".

La motivazione a questo punto prende il volo. Già le dichiarazioni di Carobbio avevano raggiunto la vetta dell'insuperabilità, ma deve essere sembrato poco:
"Ma soprattutto ciò che vale ad attribuire alle stesse il crisma della veridicità è la dovizia di particolari descrittivi ed il riferimento preciso ad una serie, nominativamente individuata, di tesserati di entrambe le squadre, in particolare ad opera del Carobbio, nei confronti dei quali, allo stato, non è emerso alcun valido motivo di risentimento (come meglio si dirà oltre) da parte dello stesso o un qualsiasi interesse a coinvolgere tali persone, arrecandogli quindi un evidente pregiudizio, nelle vicende relative alla verificazione di illeciti sportivi finalizzati alla alterazione del regolare svolgimento e del risultato di gare di calcio, oltre che alla realizzazione di vincite mediante scommesse sui risultati delle gare alterate".

Traduzione: Carobbio ne dice tante e non ha motivi di risentimento, quindi possiamo attribuirgli il crisma della veridicità. E allora si passa alla lunga serie delle cose via via dette da Carobbio, quasi che ogni successiva riscontri le precedenti, una miriade di riscontri interni, con la crismatica credibilità di Carobbio che si avviluppa su se stessa.
Vi risparmiamo il lungo elenco.
Si arriva alla riunione tecnica prepartita, con gli stessi esiti visti per la partita col Novara, e la citazione di Mastronunzio di cui si è già detto.
Altro argomento principe viene riproposto:
"La negazione, sia da parte del Terzi che del Bombardini, circa il fatto che tale incontro fosse finalizzato a programmare un illecito sportivo, riconducendolo entrambi alla trattazione di argomenti personali, si comprende agevolmente in ragione del principio nemo tenetur se detegere".

I botti finali:
"Davvero significativa appare la dichiarazioni resa, in sede di audizione alla Procura Federale, dal calciatore dell'Albinoleffe PASSONI, il quale ammette di essersi recato presso l'albergo del Siena il giorno prima della gara Albinoleffe-Siena, in compagnia dei propri compagni di squadra Luigi SALA, Ruben GARLINI e Mirko POLONI, uno dei quali tre gli aveva anche esternato le ragioni dell'incontro con i calciatori del Siena, vale a dire la definizione di un accordo per favorire la squadra dell'Aibinoleffe. L'interlocutore del Siena nella circostanza fu Carobbio, ex compagno di squadra di Garlini e Poloni. Alla conversazione in questione parteciparono tutti i calciatori dell'Albinoleffe indicati, egli compreso e quelli del Siena Carobbio, Coppola più un terzo non conosciuto dal Passoni. Tra tutti venne preso l'accordo di favorire I'Albinoleffe nella vittoria della gara con il Siena ed anch'egli accettò di partecipare, perché riteneva molto importante l'obiettivo della salvezza della propria squadra.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal calciatore dell'Albinoleffe Mirko POLONI, che conferma tutte le circostanze dell'incontro in questione, compresa la sua presenza, le finalità ed i contenuti illeciti di tale accordo ed identifica in Terzi l'altro calciatore del Siena presente, insieme a Carobbio e Coppola. Afferma di non avere preso parte fattivamente all'accordo in questione e di non avere ritenuto, comunque, di dovere denunciare lo stesso, sia per l'inesperienza di situazioni analoghe, sia perché era l'ultima gara di campionato.
Anche il calciatore Luigi SALA dell'Aibinoleffe conferma sostanzialmente tutte tali circostanze, anche se tende, nei toni descrittivi della vicenda, a sminuire la valenza dell'incontro e del relativo accordo finalizzato a favorire I'Albinoleffe. Il calciatore del Siena VlTIELLO conferma anch'egli la circostanza dell'incontro avvenuto la sera precedente la gara in esame, davanti l'albergo che ospitava la squadra del Siena ed indica come presenti all'incontro i calciatori dell'Albinoleffe Passoni, Sala e Poloni, mentre per il Siena vi erano Carobbio, Coppola ed egli stesso. Afferma di essere stato presente al colloquio, nel quale fu comunque Carobbio a parlare di più rispetto degli altri presenti. Anche in tal caso, la negazione, da parte del Vitiello, circa il fatto che tale incontro fosse finalizzato a programmare un illecito sportivo, si comprende agevolmente in ragione del principio nemo tenetur se detegere".

Il crisma insuperabile di Carobbio e le asserite conferme intervenute avrebbero portato al deferimento per illecito sportivo di tutti costoro, ma viene aggiunto Stellini, che non partecipa a questo incontro.

Infine si passa a richiamare elementi di accusa nei confronti di Stellini in relazione a partite del Bari con squadre diverse dal Siena, Palermo e Sampdoria, partite facenti parte del secondo filone di indagine. Ne parleremo in quella sede: se riscontrate, potrebbero in teoria essere usate come riscontro alla chiamata in correità in questa partita con l'Albinoleffe, se dovessero ricorrere le ulteriori condizioni indicate nella sentenza citata dalla Procura Federale e più volte ricordata. Non pare molto probabile, a prima vista, che il materiale probatorio rinvenuto qui, a parte l'inutile crisma di Carobbio, per la sua labilità possa rispettare le condizioni richieste. Inutile approfondire, è questione che possono meglio valutare la difesa di Stellini prima e il collegio giudicante poi.
Per tutti gli altri, essendo gli elementi di accusa identici a quelli della partita col Novara, le conclusioni non possono che essere identiche: non si è avuto un minimo riscontro utile alle dichiarazioni di Carobbio. I relativi deferimenti di tutto lo staff tecnico sono privi di motivazione.

La derubricazione dell'illecito ad omessa denuncia
E' la parte più misteriosa della motivazione, perché si dice che quanto in effetti Carobbio avrebbe detto non configurasse un illecito sportivo, non essendo certo l'apporto causale che Conte (e gli altri dello staff tecnico tranne Stellini) avrebbe dato alla formazione dell'accordo per realizzare l'illecito: non si è sbagliato Carobbio, si sono sbagliati tutti gli altri, compreso Palazzi, che non hanno capito il Carobbio-pensiero
Abbiamo già detto che la stroncatura dell'illecito da parte della Procura di Cremona rendeva impraticabile sostenerlo per la partita col Novara, mancandone i presupposti probatori. Evidentemente a Cremona la giurisprudenza la consultano tutta e bene. Poiché i medesimi elementi probatori si ritrovano nella partita con l'Albinoleffe, era inevitabile che anche per questa partita l'illecito dovesse saltare.
Per Stellini c'era quell'elemento in più derivante dal filone barese e, conseguentemente, l'illecito non è stato derubricato.
Nessun elemento di fatto aggiuntivo era disponibile in relazione all'ipotesi di omessa denuncia, allora come fare a derubricare?
La motivazione della derubricazione, infatti, pare incomprensibile: Carobbio ha sempre descritto un illecito e non una omessa denuncia. Ed anche nell'ultima interpretazione che ne dà la Procura Federale si continua a descrivere un illecito per la partita con l'Albinoleffe: Conte - si dice - avrebbe comunicato ai giocatori l'esistenza dell'accordo, lasciando liberi i giocatori di aderire o meno. E cos'é questo, se non un contributo a rendere possibile l'attuazione dell'accordo attraverso l'arruolamento di giocatori, fino ad allora ignari. Se abbiano aderito o no e in quanti, poco importa. Conte avrebbe realizzato in ogni caso un tentativo punibile. E tutte le osservazioni su Mastronunzio come si conciliano con l'esclusione dell'illecito?
Per la partita con il Novara non c'è nemmeno il riferimento alla libertà dei giocatori di aderire, c'è la comunicazione dell'accordo ai giocatori e l'incertezza sul contributo causale. Vale quanto detto per l'altra partita.
Ma come fare a punirlo, se la Procura di Cremona ha già detto che con quel materiale probatorio non si può?
Ignorando, dietro formulette in giuridichese, i fatti.
Si può tentar di fare anche bella figura, ripiegando su una violazione minore anche se i fatti sono diversi, invece di archiviare, e invocando il principio del favor rei, senza dover dire che Carobbio si era sbagliato. In questo modo il principio "In dubio pro reo" si trasforma e diventa "In dubio pro Carobbio".
E così si salva la capra di Carobbio con il crisma dell'insuperabile e assoluta veridicità, insieme ai cavoli della Procura Federale.
Perché continuarla a chiamare Giustizia Sportiva?

Articoli precedenti:
Deferimenti: Il filone di Cremona/1
Deferimenti: Il filone di Cremona/2 - L'errore di Palazzi