Violento, ma anche no, il gesto di Chiellini.

 News, 13 maggio 2014.  
 
Giorgio Chiellini sanzionato da Tosel con la prova televisiva: tre giornate di squalifica, per condotta violenta con intenzionalità lesiva. Prandelli: Visto e rivisto, quello di Chiellini non è un gesto violento; non ci sarà dunque l'applicazione del codice etico. Bianconeri in libertà per tre giorni: si riprende giovedì. Graziato dal Giudice sportivo lo stadio per la Roma: solo una multa per cori di discriminazione territoriale e striscioni incitanti alla violenza. Sanzionata, con la condizionale, la curva dell'Atalanta per il lancio di banane e i cori di discriminazione razziale. Le altre decisioni del Giudice sportivo.
 
Tre turni di squalifica a Chiellini con la prova tv: la sua fu condotta violenta - Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.31 odierne) in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (soc. Juventus) nei confronti del calciatore Miralem Pjanic (soc. Roma);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la 'barriera' formata dai calciatori giallo-rossi. All’atto delle esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato 'palla al piede' nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione a favore della squadra capitolina senza adottare alcun ulteriore provvedimento.
Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichiarava 'In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. Juventus ed il calciatore Sig. Pjanic Miralem n. 15 della soc. Roma preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanic Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo'. Invitato quindi ad un’ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) 'confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. Pjanic Miralem'.
Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della 'condotta violenta' che, se 'non vista' dall’Arbitro, legittima la “prova televisiva” ax art. 35 CGS. Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una 'intenzionalità lesiva', i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive.
Ne consegue la sanzionabilità di tale 'condotta violenta non vista dall’Arbitro', nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS. P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Chiellini Giorgio (soc. Juventus), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.
 
Prandelli: No al codice etico per Chiellini - "Ho visto e rivisto l’azione di Chiellini: per me non è un gesto violento". Così  il commissario tecnico Cesare Prandelli a chi gli chiedeva se, coerentemente con quanto detto e fatto per es. con De Rossi e Destro, le tre giornate di squalifica avrebbero precluso a Chiellini la convocazione in azzurro per i Mondiali brasiliani. Invece no. Per Tosel è condotta violenta con intenzionalità lesiva, per Prandelli no: questione di opinioni o di opportunismo con arrampicata sui vetri?
 
Tre giorni di riposo per i bianconeri - Dopo la vittoria sulla Roma Antonio Conte ha concesso tre giornate di riposo ai bianconeri, che riprenderanno gli allenamenti giovedì quando inizierà la preparazione per la gara interna contro il Cagliari, in programma domenica alle ore 15: in quella occasione i bianconeri riceveranno la coppa Scudetto e poi faranno il giro sul pullman scoperto per le vie di Torino.
 
Graziata la Roma - "Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che 'al 35° del secondo tempo, circa 2.000 sostenitori della società giallo-rossa, presenti nel settore
dello stadio denominato - Curva Nord -, avevano intonato il coro – lavali, lavali, lavali con il fuoco o Vesuvio lavali con il fuoco -, inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di origine territoriale;
considerato che tale biasimevole coro era stato percepito soltanto in alcune zone dello stadio (e non in corrispondenza della Curva Sud), come puntualizzato dai collaboratori federali, strategicamente posizionati nel recinto di giuoco, ne consegue la sua irrilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, per carenza del requisito della reale e diffusa 'percettibilità', e la sua sanzionabilità ex art. 12 n. 3 CGS per il suo contenuto oltraggioso.
La soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva ed in riferimento alla medesima norma deve altresì essere sanzionata, nella misura quantificata nel dispositivo, per ulteriori deprecabili comportamenti dei suoi sostenitori puntualmente riferiti dai collaborati federali: 1) il lancio nel recinto di giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala e fumogeni ed il lancio di un petardo al termine della gara nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversari, 2) l’esposizione nel corso della gara nei settori denominati 'Curva Nord' e 'Curva Sud', di alcuni striscioni ('Daje Daniè' 'Forza Daniele' 'Napoletano Infame') inequivocabilmente oltraggiosi ed incitanti alla violenza per l’evidente riferimento ai sanguinosi fatti verificatesi in occasione della gara finale della Tim Cup.
P.Q.M. delibera di infliggere alla soc. Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00".
L'auspicata tolleranza zero per i violenti e i loro accoliti che invaso i media dopo i fatti di sabato 3 maggio è dunque ormai solo uno sbiadito, quasi fastidioso, ricordo. Tutti pronti per le prossime oscenità.
 
Sanzionata, con sospensiva, l'Atalanta - "Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che all’21° del secondo tempo, sostenitori della soc. Atalanta occupanti il settore denominato –'Curva Nord' avevano indirizzato ai calciatori rosso-neri Muntari e Costant un coro ('buuh buuh, buuh buuh'), inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di razza;
ritenuto la rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 1 e 3 CGS di tale comportamento per la sua concreta “ dimensione”, avendo coinvolto la maggioranza delle oltre 6.000 persone presenti nel settore indicato, e per la sua reale 'percettibilità', come precisato dai collaboratori federali postisi in varie zone del recinto di giuoco;
considerato che trattasi di 'prima violazione' della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale (art. 18 comma 1 lett. e) CGS) e sospenderne l’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, per la concreta collaborazione offerta dalla soc. Atalanta all’Autorità di P.S. nell’attività di prevenzione di fatti violenti o discriminatori.
A titoli di responsabilità oggettiva la società orobica deve rispondere di un ulteriore e biasimevole comportamento dei propri sostenitori, attestato nel referto arbitrale ('al 25° del secondo tempo dalla curva dei sostenitori dell’Atalanta venivano lanciate in campo due banane in direzione del giocatore del Milan Constant, che le raccoglieva dal terreno di giuoco, mostrandomele').
Un gesto tipicamente espressivo di discriminazione razziale, attribuibile soltanto ad uno o due sostenitori atalantini e, in quanto tale, carente di quella concreta 'dimensione' richiesta dalla citata normativa di cui all’art. 11 n. 3 CGS, ma sanzionabile, per il suo spregevole intento oltraggioso, ex art. 12, n. 3 e 6 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo.
P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord' privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa nei termini ed alle condizioni di cui art. 16 n. 2 bis CGS; delibera di sanzionare altresì la soc. Atalanta con l’ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 e 6 CGS".
 
Le altre decisioni del Giudice sportivo - Il Giudice sportivo ha squalificato per quattro giornate Paponi (Bologna) per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, afferrandolo con entrambe le mani ad un braccio e contestando l'operato arbitrale con espressioni irriguardose.
Un turno di squalifica per gli altri quattro espulsi di giornata: Lucarelli (Parma, per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete), Immobile (Torino, doppio giallo), Borja Hernandez (Livorno, doppio giallo) e Peruzzi (Catania, doppio giallo); e altri 15 giocatori già in diffida e nuovamente ammoniti: Palacio (Inter), Bovo (Torino), Kone, Bianchi e Christodoulopoulos (Bologna), Antonelli e Gilardino (Genoa), Heurteaux e Danilo (Udinese), Benassi e Castellini (Livorno), Matos (Fiorentina), Rigoni (Chievo) e Onazi (Lazio).
Ammonito con diffida il viceallenatore dell'Udinese Diego Bortoluzzi per avere, all'8° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente l'operato arbitrale, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Ammende di € 5.000 al Bologna per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni e petardi; e di € 3.000 all'Inter per essere un suo sostenitore, al 44° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco.


 


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