I deferimenti di Secco, Bettega e Juve: quanti errori signori della stampa

superPalazziA Repubblica devono odiarlo profondamente Luciano Moggi e l'odio acceca spesso.
Il 19 dicembre, per la gran fretta di sbattere nuovamente il mostro in prima pagina con le intercettazioni "calde calde come na sfogliatella" provenienti da Napoli, pubblicarono online atti in cui comparivano numeri di cellulari ed indirizzi.
Non abbiamo mai saputo di provvedimenti presi dal Garante per la Privacy, che pure venne informato da migliaia di fax ed e-mail e che monitora anche i piccoli siti e blog della rete.
Oggi alle 14.00 sul forum j1897.com l'amico JuveFan incolla quanto riportato sul sito di repubblica.it:

Rapporti con Moggi, 13 dirigenti deferiti
ROMA - Tredici dirigenti calcistici (fra i quali il presidente del Livorno Spinelli e il dg della Juventus Alessio Secco) sono stati deferiti dalla Federcalcio per aver intrattenuto rapporti con Luciano Moggi.

Ancora una volta l'odio ha accecato. La notizia è "giornalisticamente modificata", è imprecisa e lo stesso sito di Repubblica la corregge successivamente scrivendo:
I due juventini coinvolti, Secco e Bettega, hanno partecipato alla trattativa per Criscito
Rapporti con dirigenti squalificati. 8 società e 19 persone deferite.

I rapporti con Moggi, nella notizia del deferimento di Alessio Secco, non c'entrano nulla.
La notizia vera è la seguente:

Sono stati archiviati dal Procuratore Federale della Figc 11 procedimenti, compreso quello di Luciano Moggi e tra cui quelli di Alessio Secco, Daniele Pradè, Fabrizio Lucchesi e Urbano Cairo, per contatti telefonici con l’ex dg della Juventus, perchè «la normativa federale vigente all’epoca dei fatti non faceva divieto assoluto di intrattenere rapporti o contatti con soggetti inibiti».

«Il Procuratore federale, esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare -rende noto la Federcalcio-, in ordine ai contatti telefonici e personali intrattenuti dai tesserati F.I.G.C. sigg.ri Roberto Benigni, Mario Beretta, Urbano Cairo, Antonello Cuccureddu, Giovanni Lombardi Stronati, Fabrizio Lucchesi, Giovanni Paolo Palermini, Daniele Pradè, Alessio Secco e Luciano Tarantino con il sig. Luciano Moggi, ha disposto l’archiviazione dei relativi procedimenti, in quanto la normativa federale vigente all’epoca dei fatti non faceva divieto assoluto di intrattenere rapporti o contatti con soggetti inibiti ma si limitava a sanzionare soltanto gli eventuali rapporti intercorsi con tale categoria di soggetti finalizzati ad un’attività di tesseramento, o, comunque, a condotte a questa direttamente riconducibili. Nei casi sopra indicati i colloqui in atti non si possono ricondurre a tale tipologia di rapporti».

Il Procuratore federale ha anche disposto l’archiviazione del procedimento, nei confronti del sig. Luciano Moggi. «Esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, in ordine ai contatti telefonici e personali intrattenuti dal sig. Luciano Moggi con numerosi soggetti tesserati per società operanti nell’ambito della F.I.G.C ovvero esercenti attività rilevanti per l’ordinamento federale, ha disposto l’archiviazione del procedimento -spiega la Figc-, nei confronti del sig. Luciano Moggi, in quanto all’epoca dei fatti, era interessato dalla sanzione disciplinare dell’inibizione di anni cinque, definitiva per la giustizia sportiva, ed inoltre poichè, al momento di commissione delle condotte esaminate, successive alla irrogazione della sanzione disciplinare adottata dalla Corte Federale (c.u. n.2/cf del 4 agosto 2006), non era soggetto alla potestà disciplinare degli organi della giustizia sportiva in quanto non esercitava alcuna funzione all’interno di società sportive affiliate alla F.I.G.C., nè svolgeva attività di collaborazione in favore delle stesse (ai sensi dell’art. 22 N.O.I.F.)».

Ma Palazzi non ha solo archiviato, ha anche deferito. Ecco uno stralcio del deferimento, per la parte che riguarda Secco, Bettega e la Juventus, che potete leggere in forma integrale sul sito della FIGC:

Procuratore Federale: deferimenti per tesserati e società
Roma 11/04/2008

Il Procuratore Federale, esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):
• il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus F.C. S.p.A.
• il sig. Roberto Bettega, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Juventus F.C. S.p.A;

per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:
• il sig. Giambattista Pastorello, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket F.C. S.p.A.;

per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:
• il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and F.C. s.p.a;

per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) (ora 19, comma 2, lett. A) del CGS, nonché art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS previgente (ora 10, comma 1):
• il sig. Preziosi Enrico, Presidente del C.d.A. del Genoa Cricket and F.C. s.p.a. e socio di riferimento;
per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti)
• la Juventus F.C.;
per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti)
• il Genoa Cricket and F.C. s.p.a.;

E' un deferimento scritto male. Nel citare i vari articoli del CGS vecchio e nuovo fa molta confusione e non segue un metodo standard: in qualche caso citano prima l'articolo del vecchio codice e poi, tra parentesi, l'equivalente del nuovo codice mentre in altri cosi fanno il contario.

La stampa però avrebbe il dovere di leggere bene prima di scrivere. Per molte ore, infatti, vari media online riportano un'altra interpretazione errata sull'articolo imputato a Secco e Bettega. Ci casca la stessa ANSA che scrive:
"Palazzi ha deferito il ds Juve Alessio Secco e l'ex vicepresidente bianconero Roberto Bettega (violazione art.1, lealta' sportiva, e art.8, ''illecito amministrativo...per informazioni mendaci, reticenti o parziali'') per aver intavolato la trattativa per l'acquisto del difensore Domenico Criscito con il presidente del Genoa Enrico Preziosi, inibito a vita". Sul sito di Repubblica, come su altri, questa stessa interpretazione non la hanno ancora corretta.

Cosa c'entra l'attuale articolo 8 comma 1? Perchè ne citano il contenuto senza rendersi conto che non è neppure pertinente con il caso in questione?
La soluzione, dopo qualche ora, la trovano gli utenti del forum, da soli, trovando il deferimento ed interpretandolo correttamente, meglio di quanto dimostri di saper fare certa stampa.
Secco e Bettega sono deferiti per violazione dell'articolo 1 comma 1 e articolo 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1). I tifosi juventini sono stati "provati" da farsopoli ed hanno sviluppato capacità di ricerca ed analisi superiori alla media, non solo di tanti altri lettori ma anche di tanti giornalisti.
Allora non ha senso riportare quanto recita l'articolo 8.1 del nuovo codice. L'articolo da riportare sarebbe stato il "vecchio 8 comma 1" oppure l'attuale 10 comma 1 che recita:

Art. 10
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

Questo è pertinente, questo Palazzi imputa e non "informazioni mendaci, reticenti o parziali". L'attuale art. 8 comma 1 è quello che ha confezionato per la bilanciopoli dell'Inter, evitandole l'articolo 8.4 (quello appropriato viste le contestazioni del pm Nocerino) che prevede sanzioni più gravi.

Da rilevare che a chi ha scritto l'articolo 10 comma 1 vorremmo chiedere una spiegazione di quel "salvo che avvengano nell’interesse della propria società". In questo caso "liberi tutti"?

Altra considerazione merita il deferimento steso dal Superprocuratore. Essendo lui Super dobbiamo presumere che ne sappia più di noi normali e della stampa in genere la quale ci ha sempre detto che Bettega, dopo le dimissioni in blocco del CDA della Juve, è rimasto in organico come "consulente" e non come "all’epoca dei fatti Vice Presidente". Visto che la trattativa Criscito è del gennaio 2007, Bettega non era più Vice Presidente e, inoltre, mai si è avuta la contemporaneità delle cariche di Secco come direttore sportivo e Bettega come Vice Presidente. SuperPalazzi ha informazioni dell'organigramma della Juventus diverse da quelle che tutti ritenevano di sapere? Chi ci ha detto il falso? La stampa? La Juventus o Palazzi?

A proposito di Juventus: fino ad ora silenzio di tomba, neppure due righe per far notare questo presumibile errore di Palazzi o un commento ufficiale alla notizia che la vede deferita insieme a due suoi dirigenti.

Ricapitoliamo quello che ci interessa da vicino: dall'esame dei documenti della procura di Napoli Palazzi ha concluso, evidentemente a causa di qualche ipotesi della procura, ovvero intercettazioni a Moggi e ad altri personaggi del mondo del calcio, che Secco e Bettega hanno trattato Criscito con Preziosi. L'art. 10 comma 1 (e non art. 8 comma 1) per cui sono accusati i due juventini prevede una sanzione amministrativa. La Juve è accusata di responsabilità oggettiva e, quindi, rischia anch'essa una sanzione amministrativa.

Sui forum molti amici si interrogano su cosa giustifichi la differenza di comportamento della Procura Federale che aveva gli occhi bendati nel 2006, quando l'inibito più disinibito del mondo del calcio, Galliani, veniva ripreso e rilasciava interviste sulla trattativa per Olivera, mentre ora confeziona questo deferimento, oppure si chiedono se Preziosi, da inibito, abbia acquistato e trattato solo Criscito e non anche Borriello e tanti altri giocatori.
Domande retoriche, perchè la risposta la sanno tutti benissimo: la differenza è la Juve, il fatto che sia ancora viva e l'antipatia, per non dire altro, che attira, nonostante la compagnia dello "smile" ed un atteggiamento prono. Ma su questo argomento torneremo.