La sentenza su Atalanta-Livorno: tarallucci e vino

giustizia sportivaCon l'assenso dell'autore riportiamo questo interessante articolo, in tema di giustizia sportiva, dal titolo "E' arrivata la sentenza in merito all'inchiesta su Atalanta-Livorno. Come sono buoni i tarallucci con il vino" e pubblicato sul blog "calciomalato".

Non è semplice, a volte, spiegare le cose e mantenere la neutralità sull’argomento.
Per quanto mi riguarda le difficoltà sono maggiori a causa dei miei studi giurisprudenziali: ogni volta che mi sono ritrovato a dover parlare di diritto (sportivo o penale che fosse) mi sono sempre schierato dalla parte della legge. Ammettendo, però, quando erano sbagliate.
Potete immaginare, quindi, quale sia la mia difficoltà oggi nel parlare di quanto accaduto ieri, in merito alla vicenda legata ai due incontri tra Atalanta e Livorno disputatisi nello scorso campionato, sui quali vi era un’inchiesta in corso per presunte irregolarità che avrebbero potuto portare anche a pesanti sanzioni per le due società coinvolte. Perché parlo di difficoltà?
Perché un esercizio di equilibrismo così ben riuscito da parte di chi si è ritrovato a dover decidere, e quello di chi ha nascosto tale equilibrismo, meriterebbero ben altro che qualche riga su un blog.
Leggere una sentenza è molto noioso. Tra l’altro spesso è anche complicato trovarla e noi italiani, si sa, siamo un popolo molto pigro: o ci si mette un link alla fonte ufficiale o andare in giro per il web non ci piace molto. Tanto ci sono i giornalisti a spiegarci le cose.
Ma chi fa informazione sa tutto questo: e forse proprio per questo motivo tende a riportare solo quello che vuole far emergere, censurando parti di un discorso e dando più spazio ad una notizia piuttosto che ad un’altra. Tanto nessuno ha tempo da perdere dietro queste cose.
Io, invece, di tempo da perdere ne ho quanto ne volete. E comunque le giornate durano 24 ore, quindici minuti per leggere una sentenza li trovo. E ne trovo anche qualcuno in più per vedere com’è stata “fornita al pubblico” quella sentenza.
Si, lo so. Per alcuni di voi potrei impegnare meglio il mio tempo, per esempio andando a zappare qualche ettaro di buona terra per fare, almeno lì, qualcosa di buono. Ma se siete venuti a leggere il mio blog è segno che, evidentemente, il mio pensiero vi interessa…
Così ieri, appena arrivato a casa e appreso della decisione del Presidente della CDN, l’avv. Sergio Artico, sono andato a leggermela. Due volte. Alla quarta volta mi sono arreso.
Ma l’ho letta solo io la sentenza?
Non credo di essere l’unico in Italia ad averlo fatto e, quindi, sono andato a leggere i maggiori siti di informazione per vedere quale risalto veniva dato alla gravità di certe tesi sostenute nelle motivazioni della sentenza e al peso di alcune frasi attribuite (e non contestate) ai protagonisti della vicenda. Il silenzio in merito a tutto questo è stato assordante, per usare un ossimoro di cui si abusa.
Sportmediaset ha riportato esclusivamente la notizia delle decisioni del giudice sportivo e le dichiarazioni dei protagonisti: grande soddisfazione da parte di tutti, ovviamente, con Balleri, unico colpevole, a preannunciare ricorso.
Non molto di più ha fatto gazzetta.it che ha riportato parte della motivazione della sentenza nel punto in cui si afferma che tra Balleri e Bellini non si è mai arrivati al raggiungimento di accordo per indirizzare i risultati delle partite. Nulla di irregolare, quindi. Ma allora perché Balleri è stato squalificato per 4 mesi? La risposta arriva puntuale un paio di righe più sotto quando viene riportata la parte della sentenza nella quale viene riportatoo che “il comportamento sleale e scorretto di Balleri, in assenza della prova certa del raggiungimento di un accordo per l'alterazione del risultato delle gare, deve più correttamente ricondursi all'art. 1, comma 1 del CGS (slealtà sportiva, ndr)”.
Ok, va benissimo. Ma, anche se so di ripetermi, se non è stato dimostrato il “raggiungimento di un accordo per l’alterazione del risultato di due gare”, per cosa viene squalificato Balleri?
A me tutto questo ricorda qualcosaltro…
Ma siccome rivangare il passato non è cosa buona e giusta, pensiamo solo al presente. Sia chiaro. Non ce l'ho nè con Sportmediaset nè con gazzetta.it.
Ciò su cui punto il dito e la mia attenzione è, però, il fatto che nessuno ha raccontato cosa è emerso durante l'inchiesta e nessuno ha raccontato di quella che, a mio avviso è una palese contraddizione nelle motivazioni della sentenza.
Per chi ha voglia di farlo, approfondiamo il discorso.
La sentenza, però, qui la leggiamo tutta.
Prima di iniziare con l'analisi della sentenza, però, è giusto raccontare cosa è successo.
Ieri era il grande giorno per Atalanta Livorno in merito all'inchiesta sulla presunta combine che sarebbe stata messa in atto da alcuni giocatori delle due squadre, per alterare il risultato delle due gare disputate tra orobici e toscani nello scorso campionato.
Per l'avvocato Sergio Artico, Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale, l'unico che meritava di essere punito era David Balleri, squalificato per 4 mesi (fatemi pensare...luglio, agosto, settembre e ottobre... 4 mesi) per aver violato l'ormai famigerato articolo 1 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva. Si quello lì, quello della lealtà sportiva. Ma esattamente cosa ha fatto Balleri?
Siete pronti? Allora cominciamo.
Il Comunicato Ufficiale n.9 /CDN enuncia pirma tutti i deferiti dal Procuratore Federale (si, esatto, Palazzi) e le eccezioni addotte dalle parti.
Vi risparmio l'elenco dei deferiti, tanto lo sapete e vi riporto solo le eccezioni.
"Nei termini assegnati nell’atto di contestazione, gli incolpati BALLERI e la Società AS LIVORNO CALCIO hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento dagli addebiti.
In particolare, il BALLERI deduce l’illogicità dell’atto di deferimento e della struttura dell’impianto accusatorio l’insussistenza dei fatti contestati, la mancanza dell’avviso circa la facoltà di avvalersi dell’assistenza legale allorquando è stato sentito, l’inesistenza della presunta aggressione posta in essere a termine gara nel tunnel, l’irrilevanza della telefonata ricevuta in data 5 maggio 2008 in occasione della nascita della figlia, l’incompatibilità dell’andamento della gara LIVORNO – ATALANTA del 23 dicembre 2007 e ATALANTA – LIVORNO del 4 maggio 2008 con le tesi accusatorie, la non conoscenza fra il BALLERI ed il BELLINI, se non limitata agli incontri sul campo, nonché l’inesistenza di prove anche indiziarie."


In sostanza per Balleri "non è vero niente", nemmeno quello che è stato sentito da molte orecchie negli spogliatoi.
Curioso il fatto che sia contestata da Balleri anche "la mancanza dell’avviso circa la facoltà di avvalersi dell’assistenza legale allorquando è stato sentito": non ha mai visto un telefilm poliziesco americano Balleri?
Per carità, la legge prevede che chi è accusato abbia diritti dai quali non si può (potrebbe) prescindere, pertanto se formalmente non sono stati adempiuti tutti gli obblighi da parte dell'accusa, Balleri ha il sacrosanto diritto di tutelarsi. Anche se non può essere una "dimenticanza" a rendere nulla una dichiarazione. Ma volte le leggi sono sbagliate.

Anche il Livorno ha presentato la sua memoria difensiva.
"La Società A.S. LIVORNO deduce in primo luogo che, anche laddove vi fossero elementi indizianti della sussistenza di un accordo illecito sulla gara di andata, non assumerebbero comunque il rango di prova, mancando il riscontro con altri elementi con i quali verificata l’assonanza, non si potrebbe giungere ad un quadro completo grave preciso e concordante. Nel caso di specie, gli elementi acquisiti non consentirebbero di identificare con certezza i calciatori delle due squadre compartecipi dell’accordo illecito, né di accertare le modalità di tempo e di luogo con le quali tale accordo sarebbe stato concretizzato. A ben vedere, l’indagine espletata si baserebbe sull’elaborazione, a livello presuntivo, della dichiarazione resa nell’immediatezza della conclusione della gara di ritorno. In secondo luogo, verrebbe a rispondere per responsabilità oggettiva per la condotta del BALLERI, pur non avendo avuto alcun ruolo all’interno dell’asserito disegno criminoso e pur non trovandosi nella possibilità di originare la condotta del BALLERI."

Io non sono certo il verbo, ma quello che capisco dalla memoria difensiva del Livorno è che, anche se ci fossero degli "elementi indizianti" circa l'avvenuta combine, non sarebbero utilizzabili come "prova" perchè sarebbe impossibile verificare con certeza i giocatori che avrebbero preso parte a quest'accordo, nè i tempi o i modi in cui l'avrebbero fatto: in sostanza il Livorno si difende affermando che non si può sostenere l'accusa perchè non si può sapere chi si è messo d'accordo, come si è messo d'accordo e dove si è messo d'accordo. Se ho capito male, correggetemi pure.

La richiesta della Procura Federale, però, era molto pesante:
"Alla riunione odierna sono comparsi il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione di anni 3 e mesi 1 (per la continuazione) di squalifica per il BALLERI ed il BELLINI, di mesi 5 (di cui un mese quale continuazione ) per i calciatori FILIPPINI Emanuele, FILIPPINI Antonio e Grandoni Alessandro e di 6 punti di penalizzazione per la Società ATALANTA e 6 punti di penalizzazione ed € 100.000,00 di ammenda per la Società LIVORNO.
Sono altresì comparsi per i deferiti FILIPPINI Antonio, FILIPPINI Emanuele, GRANDONI Alessandro, BALLERI e BELLINI, nonché il Presidente del Livorno Sig. Aldo Spinelli e la Sig.ra Francesca Ruggeri per l’ATALANTA, nonché i rispettivi difensori i quali, dopo aver illustrato i motivi a sostegno dell’insussistenza e dell’infondatezza dell’incolpazione, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti."


Fin qui tutto chiaro, no? C'è l'accusa, i deferiti, le memorie difensive degli accusati e la richiesta di condanna del "pubblico Ministero", in questo caso il Superprocuratore Palazzi.

Il bello, però, viene adesso. A questo punto del documento, infatti, iniziano i motivi della decisione, il racconto, in sostanza, dell'inchiesta.

"La Commissione, esaminati gli atti, sentite le conclusioni delle parti, osserva. Il materiale probatorio posto a sostegno delle ipotesi di illecito sportivo contestate ai capi A1) e A2) dell’incolpazione disciplinare - logicamente e causalmente collegate nello schema accusatorio - si compone essenzialmente delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati nella fase delle indagini.
Ai fini della decisione qui di seguito motivata particolare rilevanza assumono le dichiarazioni del tesserato del Livorno David BALLERI, con riguardo sia alla genesi della stesse, sia al momento e alle modalità di raccolta, sia, ovviamente, al loro contenuto.
E’ provato e non contestato infatti che:
a) il Balleri all’uscita dal terreno di giuoco per far rientro negli spogliatoi rivolgeva al calciatore Bellini l’espressione del seguente tenore “(…) quando mi hai chiesto il pareggio te l’ho dato, pezzo di m**da (…)”, seguita da alcuni colpi inferti alla schiena del predetto con una bottiglietta di plastica (cfr. rel. Coll. Uff. Proc. Fed. del 27.05.08);
b) il BELLINI restava inerte non opponendo alcuna reazione verbale o fisica al BALLERI (cfr. rel. Coll. Proc. Fed. cit.);
c) il BALLERI confermava la circostanza dell’espressione rivolta all’avversario nella sua letteralità precisando che il significato della stessa doveva effettivamente ricondursi alla gara di andata ma che non ci sarebbe stato alcun accordo teso ad alterare il regolare andamento della gara (cfr. dich. Balleri in data 04.05.08).
Nessun rilievo probatorio, invece, la Commissione ritiene di attribuire alle ulteriori espressioni contestate al Balleri (“che fate adesso? Mi squalificate? Non gioco più? Tanto mi ritiro…”) attesa l’irritualità nella verbalizzazione delle stesse (cfr. Rel. Coll. Proc. Fed. all. n.1 del 5.05.08, pag.1)."


Cos'è successo, quindi, negli spogliatoio di Bergamo dopo la partita Atalanta-Livorno?
E' successo semplicemente che Balleri ha urlato a Bellini una frase molto eloquente: “(…) quando mi hai chiesto il pareggio te l’ho dato, pezzo di m**da (…)”
Sorvolando sull'epiteto finale, cosa manca a questa dichiarazione per capire che si tratti o meno di una confessione? Esatto. Manca la certezza che sia stata detta e la conferma che si riferisse alla partita di andata.

Entrambi questi elementi, però, sono stati confermati proprio da Balleri, visto che viene utilizzata l'espressione "E’ provato e non contestato che" e che al punto c) si asserisce che il giocatore del Livorno "confermava la circostanza dell’espressione rivolta all’avversario nella sua letteralità precisando che il significato della stessa doveva effettivamente ricondursi alla gara di andata ma che non ci sarebbe stato alcun accordo teso ad alterare il regolare andamento della gara".

In sostanza, quindi, Bellini nella gara di andata ha chiesto a Balleri di pareggiare e il pareggio è stato "dato" all'Atalanta, ma non si è concretizzato alcun accordo "teso ad alterare il regolare andamento della gara". Solo io leggo una clamorosa contraddizione in queste parole?

Mi sa di no, perchè nelle motivazioni l'avv. Artico continua così: "Considerato il significato univoco derivante dal tenore complessivo dei moduli espressivi utilizzati dal BALLERI risulta evidente e chiaro, ad avviso della Commissione, il sintomo di un accordo intercorso tra questi e il BELLINI per concordare il risultato di pareggio della gara del girone di andata che ricomprendeva anche la gara di ritorno, poi non concretizzatosi per cause  esterne o, quanto meno, di una forte aspettativa del BALLERI in tal senso."

Qui è chiaro, secondo il Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale, il "sintomo" del fatto che questo accordo atto ad alterare il regolare svolgimento dell'incontro, sia stato effettivamente realizzato e che non si è completato anche nella gara di ritorno solo per "cause esterne". Ma, affermata questa gravissima "verità", viene fatto subito un passo indietro, ipotizzando che l'accordo non era stato deciso anche per la gara di ritorno ma che Balleri aveva una "forte aspettativa" in tal senso.
Da un accordo, messo in piedi da due soggetti, ecco che si passa solo ad una vaga "aspettativa" da parte di uno di essi. Ma, ancora una volta, il bello deve ancora arrivare.

"Occorre allora esaminare in primis la natura di tali dichiarazioni onde accertarne la relativa efficacia probatoria secondo i più corretti canoni di valutazione della prova consolidati nelle decisioni della giustizia sportiva.
Nonostante le puntuali precisazioni del Procuratore Federale in sede di conclusioni dibattimentali, non può negarsi che in tesi accusatoria le dichiarazioni rese dal BALLERI siano valutate quali dichiarazioni confessorie e come tali equivalenti a “comportamento dimostrativo dell’illecito” (cfr. atto di def. pag.5). Tesi fermamente contrastata dai difensori secondo cui, trattandosi in verità, all’origine, di “captazione di conversazioni”, non raggiungerebbero neppure il rango di indizio essendo più correttamente riconducibili alla categoria della notitia criminis, idonea unicamente a dare impulso all’attività d’indagine.
Orbene, non ignora la Commissione l’insegnamento della Suprema Corte per cui la deformalizzazione del contesto di assunzione della prova non può consentire l’accesso di contributi informativi altrimenti non ottenibili attraverso l’utilizzo delle forme ortodosse e se dunque appaiano in gran parte condivisibili le argomentazioni difensive in materia di mezzi di ricerca, formazione, acquisizione e valutazione delle prove, ad avviso di questa Commissione disciplinare le modalità di raccolta e di documentazione delle dichiarazioni di BALLERI attraverso la relazione del Collaboratore dell’Ufficio di Procura prima e la verbalizzazione in sede di audizione poi, non consentono di dubitare della valenza probatoria di tale elemento contenuto in atti ufficiali, fonti privilegiate di prova, a meno di minare alla base i principi cardine su cui si fonda il procedimento sportivo nella sua peculiarità. Ed è pure vero che le dichiarazioni in argomento assumono piena efficacia dimostrativa circa l’essere stata la frase “incriminata” pronunciata e l’esserne stato il BALLERI l’autore e circa ancora il significato inequivoco delle parole utilizzate. Circostanze peraltro tutte confermate dall’interessato."


Si, lo so, è noioso. Cerco di renderlo più chiaro.
L'avv. Artico, dopo aver analizzato la frase "incriminata" è passato a valutare sul fatto che tale frase potesse essere utilizzata come prova o se, invece, aveva altra natura.
La conseguenza non è irrilevante perchè, se si fosse arrivati alla conclusione che quella frase non poteva essere considerata una prova, tutto il resto dell'inchiesta e dell'indagine sarebbe scomparsa nel nulla.

Ebbene, l'accusa, rappresentata da Palazzi, ha sostenuto che quella frase fosse una confessione, mentre la difesa ha ritenuto sostenere che, trattandosi di una conversazione ascoltata da terzi soggetti e da questi riportata, poteva essere considerata al massimo come una "notitia criminis", vale a dire la "scoperta" del fatto che si era verificato un "crimen" e che, quindi, si doveva procedere con altre indagini: non il perno di un processo, quindi, ma solo l'imput per farlo partire.

Artico non ha dubitato della valenza probatoria della frase, anche perchè non è stata smentita da nessuno e, anzi, è stata anche ampiamente ed esaurientemente spiegata proprio da chi l'ha pronunciata: "ad avviso di questa Commissione disciplinare le modalità di raccolta e di documentazione delle dichiarazioni di BALLERI attraverso la relazione del Collaboratore dell’Ufficio di Procura prima e la verbalizzazione in sede di audizione poi, non consentono di dubitare della valenza probatoria di tale elemento contenuto in atti ufficiali, fonti privilegiate di prova, a meno di minare alla base i principi cardine su cui si fonda il procedimento sportivo nella sua peculiarità. Ed è pure vero che le dichiarazioni in argomento assumono piena efficacia dimostrativa circa l’essere stata la frase “incriminata” pronunciata e l’esserne stato il BALLERI l’autore e circa ancora il significato inequivoco delle parole utilizzate. Circostanze peraltro tutte confermate dall’interessato."

La frase, quindi, era la confessione di un accordo illecito e poteva essere utilizzata come prova. Di cosa stiamo parlando allora? Sapete come continuano le motivazioni della sentenza?
"Circostanze peraltro tutte confermate dall’interessato. Ma non anche dimostrative dell’essersi accordato con il BELLINI per finalità illecite."
Ricapitolando, quindi, la frase di Balleri era la confessione di un accordo illecito, poteva essere utilizzata come prova, ma non è dimostrativa del fatto che l'accordo si sia realizzato".
Domani, quindi, io posso confessare di essermi accordato per commettere un illecito (tra l'altro sotto gli occhi di milioni di persone), ma la mia confessione non può dimostrare l'esistenza dell'accordo e, quindi, dell'illecito.
Prima di tornare a chiedervi se sono l'unico a vedere questa contraddizione, vi rammento che l'ordinamento penale e quello sportivo-penale sono diversi e che, in quest'ultimo, il tentativo di illecito viene punito come l'illecito realizzato.

Per quei pochi di voi che sono rimasti davanti al computer a leggere quello che sta diventando un "trattato" sul "Comunicato N.9/CDM", andiamo avanti. Cos'è successo ancora?
E' successo che a questo punto sono stati sentiti anche gli altri coinvolti nell'indagine e tutti quanti hanno fornito testimonianze non solo smentite dalle immagini televisive, ma anche da loro stessi: è il caso, ad esempio di Emanuele Filippini che, secondo quanto scritto da Artico, prima nega il fatto che Padoin (autore del gol vittoria per l'Atalanta) avesse esultato in maniera eccessiva, e poi sostiene che, le parole con cui inveisce contro il giocatore atalantino erano determinate proprio dall'eccessiva esultanza di quest'ultimo.
Gli altri giocatori non hanno visto, non ricordano nulla, non hanno dato importanza particolare a quanto accaduto o non accaduto nel sottopassaggio.

Ma vediamo esattamente cosa viene scritto nelle motivazioni.
"E’ quindi necessario soffermarsi sull’esame delle ulteriori risultanze istruttorie costituite, come sopra evidenziato, a loro volta da dichiarazioni - ritenute nell’atto di deferimento per la gran parte reticenti quando non inattendibili - onde valutare la sussistenza dei necessari elementi di riscontro esterni, in grado di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni di BALLERI. Vengono innanzitutto in considerazione le dichiarazioni rese dal tesserato Gian Paolo BELLINI al termine della gara, il quale ha sostanzialmente negato di aver subito aggressioni verbali e fisiche da parte di Balleri, limitandosi a riferire di aver soltanto udito le parole “bravo, bravo” pronunciate da non meglio precisati avversari di giuoco nei suoi confronti e dei compagni di squadra e fornendo spiegazioni, ritenute “risibili” dall’Organo inquirente, sugli atteggiamenti di recriminazione dei calciatori avversari. Sono inoltre state acquisite agli atti del procedimento le dichiarazioni di Emanuele FILIPPINI, il quale ha riferito di aver visto, dalla panchina ove sedeva, suo fratello Antonio discutere, in occasione della segnatura del terzo goal ad opera del calciatore dell’ATALANTA, PADOIN, con quest’ultimo, e di essere intervenuto, in campo, per sedare gli animi. Riferiva altresì di non aver colto un atteggiamento di eccessiva esultanza da parte del PADOIN anche se poi riconosceva, contraddittoriamente, di aver inveito insieme al fratello contro il predetto nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi proprio per tale ragione. Dichiarava infine di aver anche inveito dalla panchina all’indirizzo del BELLINI a causa dell’eccessivo e ingiustificato impegno agonistico da questi profuso. Così come le dichiarazioni di Antonio FILIPPINI che ha confermato il diverbio avuto col PADOIN per l’esultanza dopo il goal e nel tunnel degli spogliatoi. Medesima versione dei fatti forniva poi il tesserato GRANDONI che appunto riconduceva al rancore verso gli avversari inutilmente motivati le tensioni di fine gara, precisando di non aver assistito agli episodi BALLERI - BELLINI e FILIPPINI Emanuele e Antonio – PADOIN e di aver appreso occasionalmente dal Balleri dell’interessamento degli Organi federali alla vicenda. Anche le dichiarazioni di Simone PADOIN sembrano limitarsi a confermare la sola circostanza delle reazioni alla coreografica esultanza da questi posta in essere (in omaggio ai genitori e alla fidanzata che assistevano all’incontro), senza nulla aggiungere in merito all’ipotesi di risultato concordato della gara. Ebbene, dall’esame delle fonti di prova orali sopra richiamate, a parere della Commissione, certamente emerge la prova di una forte aspettativa dei calciatori del LIVORNO Calcio, impegnati allo spasimo per evitare la retrocessione alla propria squadra, ad un atteggiamento remissivo da parte degli avversari dell’ATALANTA ormai salvi, fondata su quell’aberrante convinzione di poter pretendere dall’antagonista disinteressato alla classifica un comportamento compiacente; in quell’accezione di ridotto impegno assolutamente incompatibile - duole ancora una volta doverlo ribadire - con i doveri del tesserato e che svuota di qualunque significato (legittimo) l’essenza stessa della competizione sportiva. Aspettativa tradita appunto dall’inattesa motivazione agonistica dell’avversario e che ha generato i comportamenti ricostruiti e descritti nel deferimento."

Cosa c'è scritto? Parole, parole, parole...per dire tutto e non dire niente.
Se Artico aspettava una confessione generale e generalizzata, da parte di chi rischiava gravi squalifiche, per ammettere che effettivamente c'era stato un accordo sul campo doveva fare, probabilmente, un altro mestiere. Curioso, tra i tanti, che il fatto che Balleri abbia colpito con una bottiglietta la schiena di Bellini sia stato dichiarato non contestato e che il giocatore dell’Atalanta sostenga di aver sentito solo un “bravo, bravo”…
Insomma, i giocatori dell’Atalanta avevano una forte “aspettativa” ad un atteggiamento “remissivo da parte degli avversari dell’ATALANTA ormai salvi, fondata su quell’aberrante convinzione di poter pretendere dall’antagonista disinteressato alla classifica un comportamento compiacente”. Ma al perché di questa aspettativa, Artico non assegna un rilievo particolare.
L’aspettativa è stata tradita “dall’inattesa motivazione agonistica dell’avversario e che ha generato i comportamenti ricostruiti e descritti nel deferimento”.
Quindi, quella dei giocatori del Livorno era solo frustrazione per una cosa che si attendevano ma che non è stata.

Siamo ormai arrivati alla fine.
Artico, in definitiva, ha rilevato solo un’aspettativa, una “speranza” nei giocatori del Livorno circa il “buon esito” dell’incontro, speranza basata sulla convinzione che, a fine stagione, chi non ha motivazioni particolari è più “morbido” quando scende in campo. Ma su cosa era basata questa aspettativa?
Secondo Artico sul fatto che all’andata Bellini aveva “dato” il pareggio all’Atalanta sulla base della “richiesta” di Bellini (ricordate la frase che è stata confermata e spiegata?): non è un accordo questo? Tu mi chiedi una cosa e io la faccio.
Calciopoli è stata basata su molto meno.
Certo, ci sarebbe da chiedersi come può un solo giocatore “dare” un pareggio agli avversari: un portiere magari potrebbe anche, ma per un difensore è più complicato anche perché, a memoria, non ricordo situazioni “strane” durante la partita.
“Non emerge invece la prova con altrettanta certezza di accordi tra i due capitani delle squadre, BALLERI e BELLINI, intesi a predeterminare i risultati delle gare del girone di andata e di ritorno. Ed infatti, procedendo nella duplice operazione necessaria per il corretto apprezzamento della valenza probatoria degli elementi di carattere indiziario già esaminati, deve escludersi all’evidenza che tali elementi siano dotati di certezza e che l’ambiguità promanante da ciascuno di essi possa in una visione unitaria risolversi. Anzi, risultano sia singolarmente, sia nel loro insieme suscettibili di interpretazioni alternative altrettanto verosimili; risultano anche equivoci e non convincenti, non potendosi attribuire a tale materiale alcuna valenza probatoria se non in termini possibilistici. In assenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato quindi su elementi consistenti, non generici e convergenti, le dichiarazioni del BALLERI, certamente utilizzabili, restano isolate e non corroborate da idonei elementi di riscontro quand’anche di carattere logico. Risulta pertanto insufficiente la prova della responsabilità dei deferiti BALLERI e BELLINI per la conclusione di un accordo, rimasto indimostrato, al fine dell’alterazione proibita dal nostro Codice di Giustizia Sportiva. Il comportamento sleale e scorretto del BALLERI, in assenza della prova certa del raggiungimento di un accordo per l’alterazione del risultato delle gare, deve più correttamente ricondursi all’art. 1, comma 1 del CGS, e non già come detto alla fattispecie più grave di cui all’art. 7, risultando per l’effetto congrue le sanzioni indicate nel dispositivo nei confronti dello stesso BALLERI e della Società di appartenenza A.S. LIVORNO Calcio, oggettivamente responsabile per i fatti disciplinari dei propri tesserati.”
Secondo Artico, quindi, tutto ciò che può essere utilizzato nella decisione è la frase di Balleri che, però, parla di accordo con Bellini (“quando mi hai chiesto il pareggio te l’ho dato, pezzo di m**da”).

Torno a ripetermi: se io chiedo una cosa ad una persona e quella persona me la da, non abbiamo stretto un accordo? Non è dimostrato che gli sia stata chiesta, può essere un’obiezione.
Ma Artico sostiene che quella frase non è stata smentita da nessuno e che, anzi, è stata confermata dai diretti interessati. Quindi l’obiezione sembra cadere.

”Nessuna censura può essere invece mossa, se non sul piano del comportamento processuale, al tesserato BELLINI - la cui inerzia alle aggressioni del BALLERI non risulta concludente né probante dell’ipotizzato accordo per l’alterazione proibita - che pertanto deve essere prosciolto da ogni addebito, così come, conseguentemente, deve essere prosciolta la Società di appartenenza ATALANTA B.C. Dalla ritenuta insussistenza delle ipotesi di illecito sportivo contestate al BALLERI e al BELLINI consegue l’infondatezza delle violazioni di omessa denuncia contestate ai tesserati FILIPPINI Emanuele, FILIPPINI Antonio e GRANDONI Alessandro. L’indimostrata insussistenza dell’accordo illecito di cui all’atto di deferimento ha carattere assorbente circa l’insussistenza delle ulteriori condotte contestate ai deferiti per violazione dell’articolo 1, co. 1, del CGS per mancata collaborazione, contraddittorietà e falsità delle affermazioni e per totale o parziale ritrattazione. Per quanto riguarda infine le condotte poste in essere dai deferiti FILIPPINI Emanuele e FILIPPINI Antonio ed Alessandro GRANDONI dopo la realizzazione della terza segnatura della squadra ATALANTA esse risultano coperte dal giudicato a seguito del provvedimento adottato nei confronti degli stessi dal Giudice Sportivo in data 6 maggio 2008”.

Non è stato dimostrato l’accordo illecito e quindi decadono tutte le ulteriori accuse.

“La Commissione Disciplinare Nazionale, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 1, comma 1, CGS, dichiara BALLERI David responsabile della violazione di tale disposizione e applica nei confronti del predetto la sanzione di mesi quattro di squalifica. Applica nei confronti della società A.S. LIVORNO Calcio la sanzione dell’ammenda di euro 25.000,00 (Venticinquemila/00), a titolo di responsabilità oggettiva.
Proscioglie BELLINI Gian Paolo, la società ATALANTA B.C., FILIPPINI Emanuele, FILIPPINI Antonio e GRANDONI Alessandro dalle violazioni loro ascritte.”


Solo Balleri quindi paga per quanto è successo.
Ma paga per aver fatto cosa, visto che l’accordo non c’è mai stato?
Cosa deve succedere perché nel mondo del calcio ci si renda conto che non si può continuare a prendere in giro la gente?
O non è successo nulla e, quindi, bastano le squalifiche del giudice sportivo, o qualcosa è successo.
E allora chi ha sbagliato deve pagare.
Il calcio in Italia è questo.